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TAR Lazio, la sentenza ora serve AM e DRM nelle nuove automobili | OMItaliane

La pronuncia n. 17422/2026 conferma la legittimità delle misure AGCOM per assicurare visibilità ai servizi di interesse generale sulle interfacce dei dispositivi. Per le emittenti in onde medie si apre una nuova fase: dalla prominence alla concreta possibilità di ricevere AM e DRM30 anche a bordo dei veicoli di nuova produzione.

La sentenza del TAR Lazio n. 17422/2026, pubblicata il 3 novembre 2026, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di definizione delle regole per il pluralismo radiofonico e audiovisivo sulle nuove piattaforme di accesso ai contenuti. Il Tribunale amministrativo ha respinto le contestazioni rivolte contro l’impianto regolamentare adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 250/25/CONS, confermando la legittimità delle misure finalizzate a garantire adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale.

La decisione assume un rilievo che va oltre il perimetro strettamente procedurale della controversia. Il principio che emerge è che il pluralismo non può essere considerato effettivo soltanto perché un servizio è autorizzato a trasmettere o tecnicamente disponibile: deve anche essere concretamente accessibile e reperibile attraverso gli strumenti e le interfacce utilizzati dal pubblico.

È un passaggio particolarmente importante per il settore radiofonico e, in modo specifico, per le emittenti locali, comunitarie e per quelle che operano sulle onde medie. La possibilità di esistere nell’etere, infatti, non coincide automaticamente con la possibilità di essere raggiunti dagli ascoltatori, soprattutto quando le modalità di accesso alla radio dipendono sempre più dalle interfacce digitali installate nelle automobili, nei ricevitori domestici e nei dispositivi connessi.

La sentenza, dunque, offre una base giuridica e istituzionale per proseguire il confronto sulla tutela del pluralismo radiofonico. Ma pone anche una questione che non può essere elusa: a che cosa serve garantire la visibilità dei servizi radiofonici se i dispositivi utilizzati dai cittadini non sono in grado di ricevere tutte le tecnologie di trasmissione autorizzate?

La prominence non è soltanto una questione di visibilità

Il concetto di prominence nasce dall’esigenza di impedire che l’accesso ai servizi di interesse generale sia condizionato esclusivamente dalle scelte commerciali dei produttori di dispositivi, delle piattaforme e dei soggetti che organizzano le interfacce attraverso cui gli utenti selezionano i contenuti.

La disponibilità di un servizio non è sufficiente quando la sua individuazione viene resa difficile, quando è relegato in livelli secondari di navigazione oppure quando altri contenuti godono di una posizione privilegiata per effetto delle scelte di progettazione delle interfacce.

La disciplina italiana si colloca nel quadro dell’articolo 7-bis della direttiva sui servizi di media audiovisivi e dell’articolo 29 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, che attribuiscono all’AGCOM il compito di individuare criteri e misure per assicurare un adeguato rilievo ai servizi di interesse generale.

Nella sentenza n. 17422/2026 il TAR riconosce la legittimità dell’intervento regolatorio e della sua impostazione. La prominence viene considerata uno strumento diretto a contrastare le asimmetrie di accesso e di visibilità che possono derivare dal crescente potere di intermediazione delle piattaforme e dei produttori di dispositivi.

Il punto è sostanziale: il pluralismo non si misura soltanto attraverso il numero degli operatori autorizzati o dei servizi disponibili, ma anche attraverso le condizioni concrete che consentono ai cittadini di individuarli e raggiungerli.

La pronuncia richiama inoltre il valore dei servizi locali, riconoscendo il loro contributo alla formazione dell’opinione pubblica e al patrimonio informativo collettivo. È un riconoscimento importante perché conferma che il pluralismo non può essere limitato ai grandi operatori nazionali o ai servizi caratterizzati da una maggiore forza commerciale. Anche le realtà territoriali concorrono alla diversità culturale e alla ricchezza del sistema dei media.

Le onde medie entrano nel quadro della prominence

La delibera AGCOM n. 250/25/CONS ha un’importanza particolare per le emittenti che trasmettono in AM. Nel definire il perimetro dei servizi radiofonici di interesse generale, l’Autorità ha considerato i servizi radiofonici distribuiti gratuitamente in broadcasting attraverso le tecnologie AM, FM e DAB+.

Si tratta di un riconoscimento che assume un valore concreto per il comparto delle onde medie, storicamente penalizzato dalla progressiva scomparsa dei ricevitori AM da numerosi dispositivi commerciali e, soprattutto, dalle autoradio.

L’Autorità ha chiarito che, quando un dispositivo è dotato di un ricevitore AM, i servizi radiofonici in onde medie devono poter essere raggiunti attraverso l’interfaccia radio prevista dalle misure di prominence. In altri termini, se la tecnologia di ricezione è presente, i servizi AM non possono essere esclusi dall’accesso garantito alla radio.

Questo principio è rilevante, ma deve essere interpretato correttamente. La delibera non impone ai produttori di installare un ricevitore AM in tutti i dispositivi e non introduce un obbligo generalizzato di dotazione hardware. Stabilisce invece che, laddove la ricezione AM sia già disponibile, i servizi che utilizzano questa tecnologia devono essere accessibili nell’ambito dell’interfaccia radio.

La differenza è decisiva. La prominence può garantire visibilità a un servizio soltanto se il dispositivo è tecnicamente in grado di riceverlo. Se il ricevitore AM non è presente, la tutela dell’accessibilità non può trasformarsi, da sola, in una possibilità concreta di ascolto.

È proprio in questo spazio che si colloca la necessità di un intervento normativo ulteriore: non basta garantire la collocazione dei servizi nell’interfaccia, occorre anche assicurare che i ricevitori siano effettivamente in grado di sintonizzarli.

Il DRM30: l’evoluzione della radio

Un ulteriore elemento riguarda il DRM30, lo standard digitale progettato anche per le bande delle onde medie e corte.

Il DRM30 consente di utilizzare le frequenze AM con una trasmissione digitale, offrendo opportunità di miglioramento della qualità audio, maggiore efficienza nell’impiego dello spettro e possibilità di trasmettere informazioni e servizi aggiuntivi. La sua evoluzione rappresenta quindi un elemento importante per il futuro delle onde medie, soprattutto in un contesto nel quale la radio deve poter contare su tecnologie interoperabili e disponibili anche sui ricevitori di nuova generazione.

Nel procedimento che ha condotto alla delibera n. 250/25/CONS, l’AGCOM ha preso atto delle autorizzazioni rilasciate per le sperimentazioni DRM30 alle emittenti in AM, qundi la nuova fase dovrà includere immediatamente i servizi DRM nel paniere dei servizi di interesse generale.

L’Autorità ha tuttavia indicato la possibilità di approfondire la questione nell’ambito del Tavolo tecnico permanente e in occasione di una successiva revisione delle linee guida, una volta conclusa la fase di sperimentazione e disponibili elementi sufficienti per una valutazione.

Questa impostazione non deve essere letta come una chiusura nei confronti del DRM30. Al contrario, individua un percorso di approfondimento regolamentare che dovrà essere seguito con attenzione dagli operatori, dalle associazioni di settore e dalle istituzioni.

È necessario che le sperimentazioni siano accompagnate da un confronto concreto con i produttori di ricevitori senza generalizzare, affinché la disponibilità delle trasmissioni digitali in onde medie possa tradursi progressivamente in una reale possibilità di ascolto. Una tecnologia di radiodiffusione, infatti, non può svilupparsi pienamente se manca un ecosistema di ricevitori in grado di supportarla.

Autoradio e nuovi veicoli: la norma esiste già, occorre estenderne la portata

Il tema assume una rilevanza ancora maggiore se si considera la disciplina già prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

L’articolo 98-vicies sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003 stabilisce che le autoradio di consumo, vendute singolarmente o integrate nei veicoli nuovi delle categorie M e N messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono comprendere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radiofonici offerti attraverso la radiodiffusione digitale terrestre.

La norma costituisce già un importante precedente legislativo: il legislatore ha riconosciuto che la dotazione del ricevitore radio non può essere lasciata esclusivamente alle scelte commerciali dei produttori, ma deve garantire una capacità minima di ricezione di AM/DRM30, FM e DAB+.

Tuttavia, la disposizione non assicura espressamente la ricezione delle onde medie in modulazione di ampiezza analogica né quella dello standard DRM30, presidi fondamentali per le emergenze nazionali e locali e non certo il DAB+ o l’ FM come afferma Confindustria Radio TV,approprindosi della narrazione di OMItaliane, Leggi l’articolo

Ne deriva una possibile lacuna nella neutralità tecnologica e nella concreta tutela del pluralismo radiofonico. La presenza di un ricevitore digitale terrestre non garantisce automaticamente la possibilità di ascoltare tutti i servizi radiofonici autorizzati e distribuiti attraverso le diverse bande e tecnologie.

Per questo motivo è necessario avviare un percorso istituzionale finalizzato a integrare l’articolo 98-vicies sexies, comma 3, affinché le autoradio installate nei nuovi veicoli delle categorie M e N siano predisposte alla ricezione non soltanto dei servizi radiofonici digitali terrestri già previsti, ma anche delle trasmissioni AM e DRM30.

L’obiettivo non è imporre una tecnologia al posto di un’altra, né penalizzare il DAB+. Si tratta, al contrario, di assicurare una dotazione radio realmente completa, capace di garantire la ricezione delle diverse modalità di radiodiffusione e di non escludere preventivamente interi segmenti del settore.

L’estensione dovrebbe riguardare i nuovi veicoli immessi sul mercato, con modalità e tempi di applicazione definiti attraverso il necessario confronto tecnico e normativo con le istituzioni e con i produttori. Non si tratterebbe quindi di imporre l’adeguamento delle automobili già circolanti, ma di stabilire requisiti minimi per i ricevitori installati nei veicoli di nuova commercializzazione.

La neutralità tecnologica come garanzia di pluralismo

La questione non riguarda soltanto le onde medie o il DRM30. Riguarda il principio secondo cui il sistema radiofonico deve poter evolvere senza che una singola tecnologia venga privilegiata al punto da rendere marginali o inaccessibili le altre.

La neutralità tecnologica non significa ignorare l’evoluzione del mercato, ma evitare che le scelte industriali e commerciali determinino, di fatto, l’esclusione di servizi radiofonici legittimamente autorizzati.

Le onde medie continuano a rappresentare una risorsa per la diffusione radiofonica, per la copertura territoriale e per la presenza di operatori locali e comunitari. Il DRM30, a sua volta, offre una prospettiva di evoluzione digitale della stessa banda, senza richiedere l’abbandono delle infrastrutture e delle frequenze utilizzate dalla radiodiffusione AM.

Garantire la ricezione AM e DRM significa quindi preservare una pluralità di modalità di trasmissione e offrire agli ascoltatori la possibilità di scegliere liberamente i servizi disponibili.

La questione assume anche un rilievo strategico in materia di resilienza delle comunicazioni. La radiodiffusione terrestre, grazie alla sua capacità di raggiungere simultaneamente un numero elevato di utenti senza richiedere una connessione individuale alla rete, può svolgere un ruolo importante nella diffusione di comunicazioni di pubblica utilità e in situazioni di emergenza. La disponibilità di più tecnologie di ricezione contribuisce a rendere il sistema più robusto e diversificato.

Non è quindi ragionevole che l’evoluzione delle autoradio e dei sistemi di infotainment porti a una progressiva riduzione delle possibilità di ricezione proprio mentre il quadro normativo riconosce la necessità di garantire pluralismo, accessibilità e continuità dei servizi di interesse generale.

Il ruolo del Tavolo tecnico e il prossimo passaggio istituzionale

La sentenza del TAR Lazio conferma la legittimità dell’impianto regolatorio della prominence, ma non risolve automaticamente le questioni relative alla dotazione dei ricevitori. La stessa AGCOM, nel corso del procedimento che ha portato alla delibera n. 250/25/CONS, ha distinto il tema dell’accessibilità dei servizi da quello dell’installazione degli apparati di ricezione a bordo dei veicoli.

L’Autorità ha dato atto delle osservazioni presentate dagli operatori e dalle associazioni che hanno sollevato la necessità di tutelare la ricezione AM e DRM30 nei dispositivi e nelle autoradio. Ha inoltre richiamato l’esigenza di un intervento legislativo in materia di ricevitori autoradio, attraverso una segnalazione al Governo.

Questo passaggio è particolarmente significativo: dimostra che la questione non è estranea al procedimento AGCOM e che la necessità di un intervento normativo è già stata portata all’attenzione delle istituzioni.

Il Tavolo tecnico permanente sui servizi di interesse generale può costituire la sede opportuna per approfondire l’evoluzione del DRM30, la sua compatibilità con il quadro della prominence e le condizioni per una futura integrazione dei servizi digitali in onde medie. Parallelamente, il confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il legislatore dovrà affrontare la modifica dei requisiti minimi dei ricevitori installati sui nuovi veicoli.

Sarà importante che il percorso coinvolga anche i produttori di autoradio e sistemi di infotainment, gli operatori radiofonici e le associazioni rappresentative del settore, così da definire requisiti tecnici sostenibili, interoperabili e coerenti con gli standard internazionali.

L’eventuale modifica normativa dovrà inoltre essere coordinata con il quadro europeo, affinché la ricezione AM e DRM30 possa essere considerata nell’evoluzione dei requisiti dei ricevitori radio e non rimanga affidata a iniziative isolate o a scelte volontarie dei singoli produttori.

Il pluralismo deve essere effettivo anche sul piano tecnologico

La sentenza n. 17422/2026 offre un’indicazione importante: il pluralismo non può essere affidato soltanto alla disponibilità astratta dei servizi, ma deve essere sostenuto da misure che ne garantiscano l’effettiva accessibilità.

Per le emittenti in onde medie questo principio deve tradursi in un passo ulteriore. La presenza delle trasmissioni AM e DRM30 nel sistema radiofonico deve trovare corrispondenza nella disponibilità di ricevitori capaci di renderle accessibili al pubblico.

Non sarebbe coerente riconoscere il valore del pluralismo radiofonico, includere i servizi AM nel quadro della prominence e, nello stesso tempo, lasciare che la progressiva scomparsa dei ricevitori AM dai veicoli di nuova produzione renda impossibile la loro ricezione da parte di una quota crescente di ascoltatori.

La radio del futuro deve essere aperta a tutte le tecnologie di radiodiffusione, analogiche e digitali, e deve garantire pari possibilità di accesso ai servizi autorizzati, senza discriminazioni determinate dalle scelte di progettazione dei dispositivi.

Per questo occorre passare dal riconoscimento della prominence alla piena tutela della ricezione: aggiornare il quadro normativo, integrare i requisiti dei ricevitori delle nuove automobili delle categorie M e N e accompagnare lo sviluppo del DRM30 con un confronto tecnico e istituzionale concreto.

Non basta che la radio sia presente nell’interfaccia di un’automobile: deve anche essere in grado di ricevere tutte le tecnologie radiofoniche che il sistema riconosce e autorizza. È questa la condizione necessaria perché il pluralismo non resti una dichiarazione di principio, ma diventi una possibilità reale per gli ascoltatori e per tutte le emittenti.


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